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Quando è davvero sport?

La Cassazione ridisegna i confini del lavoro sportivo nell’era della riforma

di Luca Canale - Consigliere Regionale ASC Campania Rubrica : Fisco & Terzo Settore Nel mondo dello sport dilettantistico, dove convivono atti

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di Luca CanaleConsigliere Regionale ASC Campania

Rubrica : Fisco & Terzo Settore

Nel mondo dello sport dilettantistico, dove convivono attività tecniche, progetti educativi, centri estivi e percorsi multisport, la distinzione tra ciò che è realmente “sportivo” e ciò che appartiene all’area ludico-ricreativa è diventata una delle questioni più delicate e decisive.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza 24 ottobre 2025, n. 28325) chiarisce definitivamente il punto: non tutto ciò che accade dentro un’ASD o un’SSD può essere qualificato come attività sportiva.

La Corte ribadisce un principio chiave: l’affiliazione, la natura giuridica dell’ente, l’utilizzo di impianti sportivi o l’organizzazione di eventi non bastano.
Per poter parlare di compensi sportivi, agevolazioni fiscali o lavoro sportivo ai sensi della riforma, serve che la prestazione resa dal collaboratore abbia un contenuto effettivo, concreto e prevalente di natura sportiva.

È una precisazione che pesa, soprattutto perché arriva in un momento di profonda trasformazione del settore, nel quale molte associazioni stanno ancora cercando di orientarsi tra le nuove regole del lavoro sportivo, le responsabilità verso i collaboratori e gli oneri documentali richiesti dalla riforma.

Il nodo centrale: la prestazione conta più della qualifica dell’ente

Il caso esaminato dai giudici riguarda realtà che, pur operando come associazioni sportive, svolgevano attività tipiche dei centri estivi: sorveglianza, intrattenimento, assistenza ai pasti, gestione dei gruppi, laboratori creativi, momenti di gioco libero.

Attività importanti, utili e spesso educative, ma che non rientrano nella nozione di attività sportiva dilettantistica così come intesa dalla normativa fiscale e dalla riforma del lavoro sportivo.

La Cassazione è chiara:

solo ciò che riguarda allenamento, didattica sportiva, preparazione tecnica, direzione e supporto alla pratica sportiva può essere definito realmente “sportivo”.

Tutto il resto appartiene ad aree diverse — educative, ricreative, assistenziali — che meritano dignità, ma soprattutto una qualificazione corretta, sia sul piano giuslavoristico che su quello tributario.

I contesti “ibridi” sono quelli più a rischio

Centri estivi, camp multisport, doposcuola motori, progetti scolastici, programmi per bambini e adolescenti: sono gli scenari in cui convivono momenti sportivi e attività non sportive.
È proprio in queste aree ibride che, secondo la Cassazione, occorre la massima attenzione.

L’errore più frequente è considerare “sportivo” tutto ciò che avviene in un contesto sportivo.
Ma la Corte ricorda che solo ciò che è sport nella sostanza può essere trattato come tale.

È una distinzione fondamentale, che segna la linea di confine tra:

  • compenso sportivo e compenso ordinario,

  • collaborazione sportiva e collaborazione educativa,

  • esonero contributivo e obblighi previdenziali,

  • rapporto dilettantistico e rapporto di lavoro diverso.

L’onere della prova è dell’associazione

Un altro messaggio forte della pronuncia:
non sono gli enti di controllo a dover dimostrare che un’attività non è sportiva.
È l’associazione a dover provare che lo è.

Servono:

  • programmi tecnici

  • piani di allenamento

  • qualifiche degli istruttori

  • registri delle presenze ai corsi

  • descrizioni puntuali delle mansioni

  • coerenza con lo statuto e con il vincolo associativo

Quando queste evidenze mancano o quando la prestazione è troppo mista, generica o prevalentemente educativa l’inquadramento sportivo non regge.

La riforma non “sanerà” ciò che sportivo non è

Un aspetto particolarmente significativo chiarito dalla Cassazione riguarda l’impatto della riforma del lavoro sportivo.
Molti hanno interpretato la riforma come un “ombrello” in grado di ricomprendere qualsiasi attività resa all’interno di un ente sportivo.

La Corte smentisce questa visione:
la riforma crea tutele, continuità e definizioni nuove, ma non trasforma automaticamente attività ludiche, educative o organizzative in attività sportive.
E soprattutto non può evitare il recupero contributivo quando la natura sportiva del rapporto non è dimostrabile.

Una questione culturale prima ancora che fiscale

La sentenza non ha un valore solo tecnico.
Parla direttamente al cuore del sistema sportivo dilettantistico, richiamando dirigenti e presidenti a una maggiore consapevolezza gestionale.

Oggi governare un’associazione sportiva significa:

  • distinguere correttamente i ruoli,

  • mappare le mansioni,

  • evitare automatismi,

  • documentare le attività,

  • qualificare il personale in modo coerente,

  • non forzare gli inquadramenti per motivi economici.

È un cambio di passo culturale, che può risultare complesso, ma che rappresenta l’unica strada per costruire enti più solidi, trasparenti e protetti.

Non basta stare nello sport — bisogna essere sport nella sostanza

Il messaggio della Cassazione è semplice, ma potentissimo:

  • l’identità sportiva non si dichiara, si dimostra.
  • solo ciò che è realmente sport può essere qualificato come lavoro sportivo.
  • accuratezza e coerenza oggi sono le vere tutele di ASD e SSD.

In un momento storico in cui il settore sta cambiando profondamente, questa pronuncia non è un ostacolo, ma un invito alla maturità gestionale.
Uno stimolo a comprendere meglio la propria natura, i propri collaboratori e le attività realmente svolte.

Perché il futuro dello sport dilettantistico passa soprattutto da qui: dalla capacità di essere sport non solo nel nome, ma nella sostanza.