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ASD e responsabilità: il ruolo del presidente tra obblighi fiscali e rischi reali

Editoriale di Luca Canale

Di Luca Canale Presidente Provinciale FIIS Napoli Nel mondo dello sport dilettantistico si parla spesso di passione, volontariato e spirito assoc

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Di Luca Canale 
Presidente Provinciale FIIS Napoli

Nel mondo dello sport dilettantistico si parla spesso di passione, volontariato e spirito associativo. Molto meno, invece, si affronta con la dovuta attenzione il tema della responsabilità.

Eppure, dietro ogni associazione sportiva dilettantistica, esiste una figura centrale che assume un ruolo ben più complesso di quanto comunemente si immagini: il presidente.

Non si tratta solo di una funzione rappresentativa o organizzativa. Il presidente è il legale rappresentante dell’ente e, come tale, si trova esposto direttamente agli effetti delle scelte amministrative, fiscali e gestionali dell’associazione.

Un aspetto che, nella pratica, viene ancora troppo spesso sottovalutato.

La gestione di una ASD oggi richiede una consapevolezza che va ben oltre la buona volontà. La distinzione tra attività istituzionale e commerciale, la corretta applicazione dei regimi fiscali agevolati, la gestione dei flussi economici e la tracciabilità delle operazioni rappresentano ambiti nei quali l’errore può determinare conseguenze rilevanti.

Ed è proprio in questi contesti che il rischio si trasferisce dalla dimensione associativa a quella personale.

Il quadro giuridico di riferimento, infatti, non lascia spazio a interpretazioni superficiali. Nell’ambito delle associazioni non riconosciute, l’articolo 38 del codice civile prevede una responsabilità personale e solidale in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente. Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente chiarito che tale responsabilità non si esaurisce nella sola attività negoziale.

Recenti orientamenti della Corte di Cassazione hanno evidenziato come il ruolo del rappresentante comporti anche un dovere di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi tributari. Non è sufficiente, quindi, dimostrare di non aver materialmente posto in essere atti gestionali: ciò che rileva è anche la capacità di verificare che l’ente operi nel rispetto della normativa fiscale.

In altri termini, il presidente non può limitarsi a una posizione formale, ma deve esercitare un controllo effettivo sull’operato dell’associazione, anche quando determinate attività siano affidate a terzi.

Questo comporta un cambio di prospettiva significativo.

Non basta delegare.
Non basta non intervenire.
Serve dimostrare di aver vigilato.

Il principio dell’onere della prova, disciplinato dall’articolo 2697 del codice civile, assume in questo contesto un ruolo determinante. Spetta infatti al soggetto che ricopre funzioni gestionali dimostrare l’eventuale ripartizione interna delle competenze e la propria estraneità a eventuali inadempimenti, fermo restando l’obbligo di verifica e controllo.

Si tratta di un passaggio fondamentale, perché introduce un elemento spesso sottovalutato nella gestione delle ASD: la responsabilità non deriva solo da ciò che si fa, ma anche da ciò che non si controlla.

In questo scenario si inserisce un ulteriore tema particolarmente delicato, spesso oggetto di interpretazioni non sempre corrette: la possibilità di riconoscere un compenso al presidente dell’associazione.

In linea teorica, il presidente di una ASD può essere inquadrato anche come collaboratore coordinato e continuativo per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali. Tuttavia, si tratta di una scelta che richiede particolare attenzione, perché espone l’ente a rischi rilevanti in caso di gestione non corretta.

Affinché tale impostazione possa ritenersi legittima, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali.

In primo luogo, il compenso e l’incarico devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo, con esclusione del presidente dalla votazione, al fine di evitare situazioni di autoconferimento. La decisione deve risultare da un verbale formale, adeguatamente motivato e con indicazione chiara del compenso.

In secondo luogo, deve sussistere un’effettiva prestazione lavorativa, distinta dal ruolo istituzionale. Le attività amministrativo-gestionali devono essere concrete, documentabili e riconducibili a compiti specifici, come la gestione delle iscrizioni, i rapporti con fornitori o il coordinamento delle attività interne.

Infine, è necessario verificare la compatibilità con lo statuto dell’associazione e con i principi di democraticità e trasparenza previsti dalla normativa, in particolare alla luce dell’articolo 90 della Legge 289/2002 e delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 36/2021.

Si tratta di un ambito in cui l’equilibrio tra legittimità e rischio è particolarmente sottile, e nel quale una gestione superficiale può esporre il presidente a responsabilità personali anche rilevanti.

Il punto, tuttavia, è ancora più ampio.

Essere presidente di una ASD oggi significa assumere un ruolo che richiede competenze, attenzione e capacità di gestione. Non basta più la passione per lo sport, né la volontà di fare bene.

Serve consapevolezza.

Serve la capacità di comprendere che ogni scelta gestionale ha riflessi giuridici, fiscali e organizzativi. Serve, soprattutto, un approccio che metta al centro la corretta organizzazione dell’ente e il rispetto delle regole.

Nel mondo dello sport dilettantistico, la buona fede non basta più.

È necessario affiancare alla passione una solida impostazione tecnica, capace di prevenire errori e di tutelare non solo l’associazione, ma anche chi la rappresenta.

Perché, in definitiva, dietro ogni ASD non c’è solo un progetto sportivo.

C’è una responsabilità.