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Istruttore sportivo e subordinazione: la sentenza che fa chiarezza per ASD e SSD

Il Tribunale di Roma definisce i confini tra collaborazione sportiva e lavoro subordinato: cosa cambia per gli enti sportivi dilettantistici

di Luca Canale - Commercialista del Lavoro Consigliere Regionale ASC Campania La sentenza n. 11919/2025 del Tribunale di Roma – IV Sezione Lavor

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di Luca Canale Commercialista del Lavoro

Consigliere Regionale ASC Campania

La sentenza n. 11919/2025 del Tribunale di Roma – IV Sezione Lavoro – rappresenta un punto di riferimento per tutto il settore sportivo dilettantistico.
Per la prima volta dopo l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, un giudice affronta in modo organico la distinzione tra collaborazione autonoma, co.co.co sportiva e subordinazione, fornendo criteri chiari e applicabili.

Il caso è emblematico: un istruttore, impegnato da oltre vent’anni presso una SSD, sostiene che il suo rapporto fosse, nella sostanza, un lavoro subordinato. Il Tribunale rigetta integralmente il ricorso, offrendo un ragionamento che interessa non solo la singola controversia, ma l’intero sistema sportivo.

  1. Coordinamento organizzativo ≠ Subordinazione

Il cuore della decisione

L’analisi del Giudice parte dagli elementi strutturali che definiscono il lavoro sportivo.
Il primo passaggio è fondamentale:

“In ambito sportivo un coordinamento logistico, in funzione della disponibilità degli impianti o dell’organizzazione generale dell’attività, è fisiologico e non implica alcuna subordinazione.”

Questo è il primo messaggio forte della sentenza:
la semplice esistenza di un’organizzazione non trasforma l’istruttore in un dipendente.

Nel mondo dello sport, infatti, è fisiologico:

  • definire gli orari delle lezioni,
  • programmare i corsi,
  • coordinare l’uso degli impianti,
  • distribuire i turni,
  • allineare la calendarizzazione.

Tutto ciò riguarda la funzione organizzativa, non l’esercizio del potere direttivo, che è il nucleo della subordinazione.

  1. L’autonomia tecnica dell’istruttore: il vero discrimine

Il giudice valorizza ciò che conta davvero

La sentenza mette al centro l’autonomia tecnica dell’istruttore, elemento tipico nel lavoro sportivo.
Dalla documentazione emerge che il collaboratore:

  • gestiva autonomamente la didattica,
  • decideva gli esercizi,
  • impostava le lezioni secondo proprie metodologie,
  • interveniva con discrezionalità sulla programmazione didattica.

Un quadro incompatibile con la subordinazione.

Il giudice lo afferma chiaramente:

“Le indicazioni organizzative minime e funzionali al corretto svolgimento delle attività sportive sono pienamente compatibili con l’autonomia del collaboratore.”

Non è la presenza di orari a creare subordinazione,
ma la perdita dell’autonomia tecnica.
E qui tale perdita non è dimostrata.

  1. Il potere disciplinare: l’indicatore più decisivo (e più frainteso)

Lo spartiacque nelle qualificazioni del rapporto

La sentenza affronta poi un elemento che spesso sfugge a dirigenti e tecnici:
il potere disciplinare.

Il Tribunale ricorda che:

  • la subordinazione può emergere anche solo dall’esistenza potenziale di un potere disciplinare,
  • non è necessario che siano state applicate sanzioni.

Nel caso concreto:

  • non ci sono richiami,
  • nessuna sanzione,
  • nessun regolamento disciplinare applicato al collaboratore,
  • nessuna prova di un potere gerarchico.

Il Giudice è netto:

Non esiste potere disciplinare → non esiste subordinazione.

Questo chiarimento è particolarmente rilevante per le ASD/SSD che adottano regolamenti interni troppo rigidi, rischiando inconsapevolmente di generare indicatori di subordinazione.

  1. L’onere della prova: il lavoratore deve dimostrare la subordinazione

Un principio ribadito con forza

Il Tribunale richiama un criterio consolidato:

“È il lavoratore che allega la subordinazione a doverne provare gli elementi essenziali.”

Il ricorrente non è riuscito a dimostrare:

  • direttive sistematiche,
  • controlli gerarchici,
  • obblighi di presenza non negoziabili,
  • autorizzazioni preventive obbligatorie,
  • richiami formali,
  • comportamenti assimilabili a una gerarchia aziendale.

Senza questi elementi, la collaborazione sportiva resta la forma naturale di quel rapporto.

COMMENTO DOTTRINALE

Una conferma del modello sportivo introdotto dal D.lgs. 36/2021

Questa decisione si colloca perfettamente nel quadro teorico elaborato dalla dottrina negli ultimi anni.

Il lavoro sportivo è:

  • tecnico,
  • educativo,
  • associativo,
  • spesso occasionale o ciclico,
  • strutturalmente flessibile.

E quasi sempre autonomo.

La riforma del 2021 ha riconosciuto questa specificità costruendo un modello di collaborazione sportiva autonoma e coordinata che non è un ripiego, ma una forma giuridica pienamente idonea per la maggior parte delle attività dilettantistiche.

La sentenza di Roma applica fedelmente questi principi:

  • autonomia tecnica come criterio centrale;
  • organizzazione come elemento fisiologico;
  • disciplina come confine netto tra autonomia e subordinazione;
  • tutela calibrata sulla natura propria dello sport.

Il messaggio è chiaro:
lo sport non può essere compreso attraverso le categorie classiche del lavoro industriale.

NOTA TECNICA PER ASD, SSD E ETS SPORTIVI

Cinque indicazioni operative per prevenire rischi di riqualificazione

  1. Formalizzare correttamente la collaborazione sportiva
    Lettera d’incarico con:
  • autonomia didattica,
  • assenza di potere disciplinare,
  • orari concordati e non imposti,
  • coordinamento logistico come elemento fisiologico.
  1. Evitare regolamenti interni che imitano il codice disciplinare aziendale
    Distinguere nettamente:
  • regole per atleti → ok
  • sanzioni per collaboratori → rischio giuridico
  1. Documentare l’autonomia tecnica
    Programmi, metodologie e impostazione delle lezioni devono emergere come scelte proprie dell’istruttore.
  2. Gestire gli orari come coordinamento, non imposizione
    Meglio: “Orari concordati in funzione dell’impianto e dell’istruttore.”
    Evitare formule perentorie.
  3. Formare dirigenti e responsabili tecnici
    La maggior parte degli errori nasce da comportamenti “informali” che però hanno rilevanza giuridica.

Una sentenza che illumina il settore sportivo

La sentenza n. 11919/2025 non è una decisione contro il lavoratore.
È un invito a leggere il lavoro sportivo per ciò che è davvero:
una realtà ibrida, tecnica, autonoma, organizzata ma non gerarchica.

La decisione stabilisce che:

  • la collaborazione sportiva è una forma legittima e naturale,
  • la subordinazione non si presume,
  • gli indici devono essere provati e concreti,
  • l’organizzazione non è potere direttivo,
  • il potere disciplinare è il vero discrimine.

È una sentenza che non irrigidisce, ma chiarisce.
Che non allontana, ma guida.
Che non giudica lo sport con categorie improprie, ma ne riconosce la specificità.

Ed è, soprattutto, una sentenza che offre agli operatori, alle ASD/SSD e agli enti del Terzo Settore strumenti concreti per lavorare con maggiore serenità, tutela e consapevolezza.