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Circolare 7/E del 7 agosto 2026: l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul fisco sportivo. Quello che ogni ASD e SSD deve sapere

Sette quesiti, sette risposte: dagli statuti delle SSD ai volontari, dal lavoro sportivo all'IVA, i chiarimenti che incidono sulla gestione quotidiana degli enti sportivi

APPROFONDIMENTO FISCALE La circolare n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 7 agosto 2026, è uno di quei documenti che arrivano in si

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APPROFONDIMENTO FISCALE

La circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 7 agosto 2026, è uno di quei documenti che arrivano in silenzio e cambiano tutto.

Non è una norma nuova. Non introduce agevolazioni inedite. Fa qualcosa di più prezioso: chiarisce le regole esistenti, scioglie i dubbi che da anni si accumulano nelle segreterie delle associazioni sportive, e — soprattutto — mette nero su bianco alcune posizioni che, fino a ieri, erano oggetto di interpretazioni contrastanti.

Per ASD, SSD e chiunque operi nel mondo dello sport dilettantistico, ignorare questa circolare non è un’opzione.

Perché questa circolare è importante

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha riformato in profondità il sistema fiscale e lavoristico dello sport italiano. Ma le riforme, si sa, aprono nuove domande mentre chiudono vecchi capitoli. Da luglio 2023 — data di entrata in vigore della nuova disciplina — le società sportive si sono trovate a navigare in un quadro normativo complesso, spesso senza riferimenti interpretativi ufficiali certi.

La circolare 7/E risponde a sette quesiti precisi, selezionati tra le questioni più dibattute. Non è un documento teorico: è una guida operativa che incide direttamente sulla gestione quotidiana di migliaia di enti sportivi.

Il nodo più delicato: le SSD in forma societaria e il doppio vincolo statutario

Il primo e più importante chiarimento riguarda le Società Sportive Dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative.

Il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto la possibilità di adottare un modello di “lucratività attenuata”: una SSD può destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi, entro determinati limiti. Una flessibilità nuova, pensata per attrarre investimenti nel mondo dilettantistico.

Ma attenzione: la circolare chiarisce che questa flessibilità ha un costo.

Una SSD che intenda beneficiare del regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici — sia ai fini IRES che ai fini IVA — non può limitarsi a inserire nello statuto le clausole previste dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 36/2021. Deve mantenere contestualmente le clausole più rigorose previste dall’art. 148, comma 8, del TUIR, che prescrivono il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili.

In altre parole: lucratività attenuata e decommercializzazione fiscale non possono coesistere.

Le medesime considerazioni valgono, precisa la circolare, anche ai fini IVA, richiamando l’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA.

La domanda che ogni SSD costituita in forma societaria dovrebbe porsi immediatamente è: il nostro statuto è completo? Contiene entrambi i blocchi di clausole — quelle del D.Lgs. 36/2021 e quelle del comma 8 dell’art. 148 TUIR? Se la risposta è no, il rischio di perdere le agevolazioni fiscali è reale.

La “trappola” dei rimborsi forfetari ai volontari

Il secondo nodo riguarda i volontari sportivi e i rimborsi forfetari.

La norma prevede che i volontari possano ricevere rimborsi forfetari per eventi o manifestazioni, fino a un massimo di 400 euro mensili, senza obbligo di documentazione analitica delle spese.

La circolare chiarisce però un aspetto particolarmente rilevante sul piano operativo: questi rimborsi concorrono al raggiungimento — e al superamento — della soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro annui prevista per i compensi da lavoro sportivo dilettantistico.

Il meccanismo è il seguente: se un soggetto percepisce compensi da lavoro sportivo autonomo nel corso dell’anno e, sommando tali compensi ai rimborsi forfetari ricevuti, supera i 15.000 euro, l’importo del rimborso forfetario diventa imponibile ed è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973.

La circolare illustra due esempi. Nel primo (soglia già superata per intero da altri compensi), l’intero rimborso forfetario è imponibile. Nel secondo (la soglia viene superata solo parzialmente sommando compensi e rimborso), solo l’eccedenza rispetto ai 15.000 euro diventa imponibile. In entrambi i casi opera la ritenuta d’acconto ex art. 25 DPR n. 600/1973 sull’importo soggetto a tassazione.

La soglia dei 15.000 euro vale anche per i dipendenti

Il terzo chiarimento riguarda l’ambito di applicazione della soglia di non imponibilità fiscale.

La circolare conferma che la soglia dei 15.000 euro opera “a monte” sulla determinazione della base imponibile e si applica a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata. Questo significa — ed era un punto controverso — che l’esenzione si estende anche ai rapporti di lavoro subordinato sportivo dilettantistico, non soltanto alle co.co.co.

Per la parte eccedente il plafond di 15.000 euro si applicano le regole ordinarie del lavoro dipendente.

I collaboratori amministrativo-gestionali e la soglia IRAP

Il quarto chiarimento è altrettanto rilevante sul piano operativo.

La circolare conferma che l’esclusione dalla base imponibile IRAP — fino alla soglia di 85.000 euro annui — si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo. Compresi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Era un punto che aveva generato incertezza interpretativa: i collaboratori “di ufficio” — segretari, addetti alla gestione, responsabili amministrativi — rientravano nella disciplina agevolata? La risposta è sì.

IVA: tre chiarimenti operativi

Gli ultimi tre quesiti riguardano l’IVA e meritano attenzione pratica.

Dispensa dagli obblighi di fatturazione.  Le prestazioni sportive esenti rese dagli enti dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del DPR n. 633/1972. Ma attenzione: la dispensa non è automatica. Richiede una preventiva comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Gli enti che non hanno ancora effettuato questa comunicazione continuano ad essere obbligati alla fatturazione.

Cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta: nessuna esenzione IVA.  La cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica non rientra nell’esenzione IVA prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport. La circolare chiarisce che tale operazione “attiene all’aspetto economico-finanziario relativo all’acquisizione delle prestazioni e dei diritti dell’atleta” da parte della società professionistica, e che il beneficiario effettivo non è la persona che esercita la pratica sportiva. Va pertanto qualificata come prestazione di servizi ex art. 32 del decreto IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Raccolta fondi e proventi commerciali: agevolazione estesa alle SSD.  La circolare conferma la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali e delle raccolte pubbliche di fondi — fino a 2 eventi all’anno, nel limite di 51.645,69 euro — a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli in forma societaria. Si tratta di un chiarimento reso necessario dalla modifica apportata dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 38/2026 (convertito con L. n. 88/2026, in vigore dal 23 maggio 2026), che ha aggiornato l’ambito soggettivo dell’agevolazione allineandolo alla nuova platea degli enti sportivi dilettantistici del D.Lgs. 36/2021.

Cosa fare adesso

La pubblicazione di questa circolare non è solo un aggiornamento normativo. È un’opportunità concreta per fare una verifica interna.

Ogni ASD e SSD dovrebbe chiedersi:

Lo statuto è aggiornato e completo di tutte le clausole richieste — sia quelle del D.Lgs. 36/2021 che quelle del comma 8 dell’art. 148 TUIR?

I rimborsi forfetari ai volontari vengono monitorati in relazione alla soglia dei 15.000 euro percepita da ciascun soggetto nel corso dell’anno?

I collaboratori amministrativo-gestionali vengono correttamente inclusi nel perimetro agevolato IRAP?

È stata presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione?

Le eventuali cessioni di contratti di atleti a società professionistiche vengono assoggettate ad IVA ordinaria?

Se anche una sola risposta è incerta, è il momento di rivolgersi a un consulente e mettere in regola la propria posizione. Prima di un controllo.

In allegato a questo articolo

Per agevolare la comprensione e l’applicazione pratica dei contenuti della Circolare 7/E, è disponibile la Circolare Informativa n. 1/2026 ValoreSportivo.it, che riepiloga in forma schematica tutti e sette i quesiti affrontati dall’Agenzia delle Entrate, con indicazione delle norme di riferimento, conseguenze operative e checklist di verifica per ASD e SSD.

Circolare Informativa 1_2026 ValoreSportivo

✍️ Luca Canale — Redattore ValoreSportivo.it

Le informazioni contenute in questo articolo si basano sulla Circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2026. Per la lettura integrale del documento di prassi si rimanda al sito www.agenziaentrate.gov.it.