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MODELLO EAS: UNA MANCANZA CHE NON COSTA (SE LO SPORT È VERO)

La Cassazione tutela le ASD: la sostanza prevale sulla forma

  di Luca Canale Consigliere Regionale ASC Campania Nel mondo dello sport dilettantistico, dove spesso il volontariato si intreccia

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di Luca Canale

Consigliere Regionale ASC Campania

Nel mondo dello sport dilettantistico, dove spesso il volontariato si intreccia con adempimenti complessi, anche una dimenticanza può generare dubbi o paure. Il modello EAS è uno di quei documenti che, se non inviati, rischiavano di compromettere l’intero impianto fiscale di un’associazione.

Ma una recente ordinanza della Cassazione ribalta questo approccio formalistico, riaffermando un principio fondamentale: l’attività concreta e i valori reali contano più di un modulo.

Sentenza 20027/2025: cosa cambia davvero

La mancata presentazione del modello EAS non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20027/2025, che chiarisce un principio importante: una violazione formale non può, da sola, annullare i benefici fiscali di un’associazione che opera correttamente.

Modello EAS: cosa serve davvero

Il modello EAS è un adempimento previsto per gli enti associativi non commerciali, introdotto nel 2009 con l’art. 30 del D.L. 185/2008. Deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate per accedere a specifiche agevolazioni fiscali (esenzioni IVA, regime forfettario Legge 398/1991, ecc.).

Non presentarlo espone l’ente a rischi, ma il semplice errore formale non è sufficiente a compromettere tutto se i requisiti sostanziali sono rispettati.

Cassazione: niente decadenza automatica

Secondo la Suprema Corte:

“La mancata comunicazione del modello EAS può essere valutata quale elemento rilevante ai fini della decadenza dal regime agevolativo, ma non può costituire, di per sé, l’unico elemento da cui far discendere la decadenza.”

In sostanza, lo Stato riconosce che contano le azioni, non solo i moduli.

Conta quello che fai, non cosa dimentichi

Questa sentenza evidenzia che:

  • se l’ASD ha uno statuto conforme, rispettando finalità, democraticità, trasparenza;
  • se opera realmente con attività sportive dilettantistiche;
  • se non ha scopi di lucro;
  • se può documentare la propria attività (bilanci, verbali, registri) —

allora la mancanza del modello EAS non comporta automaticamente la perdita dei benefici fiscali.

Hai dimenticato l’EAS? Ecco cosa fare

Per proteggersi da possibili contestazioni, ogni ASD dovrebbe:

  1. Verificare se il modello EAS sia stato inviato. In caso negativo, pianificare il recupero con buona documentazione.
  2. Conservare verbali, bilanci, registri soci, fotografie, ricevute, prove tangibili dell’attività sportiva.
  3. Assicurarsi che lo statuto contenga tutte le clausole obbligatorie previste per enti sportivi.
  4. Dimostrare democraticità e funzionamento associativo: assemblee regolari, partecipazione dei soci, assenza di utili distribuiti.
  5. Affidarsi a un professionista per verifiche preventive e predisposizione corretta della documentazione.

Lo sport dilettantistico va protetto

Il mondo delle ASD è fatto anche di volontariato, passione, impegno sul territorio: spesso sono strutture leggere, ma con valore sociale reale. Questa pronuncia è un segnale che riconosce l’importanza della sostanza, della trasparenza, della sincerità operativa.

Verso regole più giuste per lo sport

Alla base c’è un principio semplice: le normative devono proteggere chi opera correttamente, non punire chi, pur con buona volontà, compie errori formali.

Questa decisione della Cassazione può diventare un punto di riferimento per una fiscalità sportiva più equa, per un Terzo Settore che è parte vitale del tessuto sociale.