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Sport, EPS e Terzo Settore: quando il requisito minimo diventa questione di responsabilità

Nel sistema sportivo italiano, ci sono momenti in cui una nota ministeriale vale più di molte riforme annunciate. Non perché cambi le regole, ma per

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Nel sistema sportivo italiano, ci sono momenti in cui una nota ministeriale vale più di molte riforme annunciate. Non perché cambi le regole, ma perché le rende finalmente chiare. È ciò che accade con la Nota direttoriale n. 593 del 16 gennaio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che interviene su un tema delicato e spesso sottovalutato: i requisiti minimi per gli Enti di Promozione Sportiva e per le loro articolazioni territoriali ai fini della qualificazione come Associazioni di Promozione Sociale nel perimetro del Codice del Terzo Settore.

La questione non è meramente formale. Riguarda la tenuta giuridica, la responsabilità gestionale e la credibilità istituzionale di un pezzo rilevante del movimento sportivo italiano, chiamato oggi a muoversi tra ordinamento sportivo e Terzo Settore con maggiore consapevolezza rispetto al passato.

Il punto di partenza resta l’articolo 35 del d.lgs. 117/2017, che fissa una regola semplice ma vincolante: un’Associazione di Promozione Sociale deve essere costituita da almeno sette persone fisiche oppure da tre APS. È un requisito che deve sussistere non solo al momento della costituzione, ma anche nel tempo, con la possibilità di un periodo di reintegro entro un anno in caso di perdita temporanea della soglia minima. In mancanza, la qualifica APS viene meno, salvo il passaggio ad altra sezione del RUNTS.

Nel tempo, l’applicazione di questa norma agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, soprattutto, ai loro comitati regionali e provinciali ha generato interpretazioni non sempre uniformi. La presenza, nel comma 4 dello stesso articolo 35, di una deroga per gli EPS nazionali che associno almeno 500 APS ha alimentato l’idea che anche le articolazioni territoriali potessero beneficiare di un’esenzione ampia dai requisiti numerici ordinari.

La Nota 593 interviene proprio qui, ricomponendo il quadro con un ragionamento che tiene insieme diritto sportivo e diritto del Terzo Settore. Il Ministero chiarisce che la deroga prevista dal comma 4 riguarda esclusivamente il limite percentuale di cui al comma 3, relativo alla composizione della base associativa quando sono presenti enti e non solo persone fisiche. Tale deroga è giustificata dalla particolare struttura degli EPS riconosciuti dal CONI, dalla loro diffusione territoriale e dalla consistenza numerica delle associazioni affiliate.

Ma, ed è questo il passaggio decisivo, non esiste alcuna deroga al requisito minimo previsto dal comma 1 dell’articolo 35. Questo significa che anche i comitati territoriali degli EPS, pur potendo beneficiare della deroga sul numero complessivo delle APS affiliate a livello nazionale, devono comunque rispettare il requisito minimo di sette persone fisiche o tre APS per poter essere qualificati come Associazioni di Promozione Sociale.

La distinzione è sottile ma fondamentale. Il legislatore ha voluto salvaguardare l’equilibrio del sistema, evitando che la deroga pensata per una categoria specifica si trasformasse in una scorciatoia capace di svuotare di contenuto i requisiti sostanziali richiesti a tutte le APS. In altre parole, la dimensione nazionale dell’EPS non può annullare la necessità di una base associativa reale e minima a livello territoriale.

Il Ministero riconosce che, nella pratica, la distribuzione delle APS affiliate può essere disomogenea tra i diversi comitati regionali e provinciali. Tuttavia, questa disomogeneità non può spingersi fino al punto di consentire a un comitato di qualificarsi come APS in assenza del numero minimo di associati previsto dalla legge. Il principio di ragionevolezza e proporzionalità, richiamato più volte nella Nota, serve proprio a evitare che il coordinamento tra ordinamenti si trasformi in una zona franca normativa.

Il messaggio che arriva agli operatori sportivi è chiaro: l’inquadramento nel Terzo Settore non è un’etichetta formale, ma una scelta che comporta responsabilità giuridiche, organizzative e gestionali. Per gli EPS e per i loro comitati territoriali, questo significa verificare con attenzione la propria base associativa, la conformità statutaria e la coerenza tra attività sportiva, finalità sociali e struttura organizzativa.

In un momento storico in cui allo sport viene chiesto di essere sempre più strumento di inclusione, educazione e coesione sociale, la chiarezza normativa diventa un alleato, non un ostacolo. La Nota 593 non restringe il perimetro dell’azione sportiva, ma lo rende più solido, richiamando tutti (enti nazionali, comitati territoriali, dirigenti) a un esercizio di responsabilità che è prima di tutto culturale.

Perché il valore dello sport passa anche da qui: dalla capacità di stare dentro le regole, comprenderle e governarle, senza scorciatoie. Solo così il sistema sportivo potrà continuare a dialogare credibilmente con le istituzioni, con il Terzo Settore e con le comunità che ogni giorno rappresenta.

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✍️ di Luca Canale redazione – ValoreSportivo.it